ing. eustacchio fausto ceci
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Competenze professionali: niente opere civili in cemento armato per i Geometri


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04/03/2015 - Non rientra tra le competenze del geometra la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, che si tratta di un'attività, qualunque sia l'importanza, riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.


Lo ha ribadito la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015 che ha accolto il ricorso presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona coadiuvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la riforma di una sentenza di primo grado, la quale aveva rilevato che la normativa vigente non escludeva del tutto la competenza del geometra in merito alla progettazione di costruzioni civili.

La tesi del TAR
In merito all'annosa questione del competenze professionali del geometra, i giudici di primo grado avevano ricordato che ilD.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha abrogato il R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 ai sensi del quale "Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo".

La vicenda ha origini da una delibera di giunta comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei geometri che stabiliva "tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richedente".
Il TAR aveva rilevato che trattandosi di atto d'indirizzo, la delibera non avrebbe assunto carattere vincolante per gli uffici amministrativi e che questi avrebbero dovuto verificare se i progetti sottoposti ad esame rientravano nella competenza professionale dei geometri. Inoltre, la misura di mc 1500 non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che la progettazione dell'opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all'applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell'edificio ed alle modalità costruttive.

La tesi del Consiglio di Stato
Accogliendo la tesi degli Ingegneri, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato che esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali. Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.

Dunque, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato. Possono, altresì, occuparsi della progettazione, direzione e vigilanza di strutture in cemento armato solo nel caso di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.

Secondo il Consiglio di Stato la competenza in merito a strutture in cemento armato sarebbe esclusa nel campo delle costruzioni civili, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. I giudici di Palazzo Spada rilevano anche che a nulla valgono le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici che hanno incluso tra le materie di studio alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato.

Infine, il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle. A questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

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Verso una certificazione energetica garantita

Riforma professioni 'bocciata' dal Consiglio di Stato

 

Sono numerosi i punti di criticita' evidenziati dai giudici di Palazzo Spada nonostante il parere sia nel complesso favorevole

 Nel parere n. 3169 del 10 luglio 2012, il Consiglio di Stato ha evidenziato i punti critici dello schema di riforma degli ordinamenti professionali.

Dalla definizione di professione regolamentata al tirocinio, dalla formazione continua fino all’assicurazione per i professionisti sono alcune delle criticità evidenziate dai giudici di Palazzo Spada nelle 20 pagine in cui hanno analizzato i contenuti della riforma, pur esprimendo apprezzamento verso la scelta di procedere all'emanazione di un unico regolamento per tutte le professioni regolamentate.

La prima osservazione riguarda proprio la definizione di professione regolamentata e di professionista, ritenuta eccessivamente ampia. “Il concetto di professione regolamentata non può estendersi ai soggetti iscritti in albi registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, ma va ricondotta solo all’inserimento in ordini, collegi o albi”.

Sul fronte del tirocinio per l’accesso alla professione, il Consiglio di Stato accoglie il limite massimo della durata del tirocinio in 18 mesi, ma ha sottolineato il fatto che “non sembra potersi trarre un obbligo di svolgimento del tirocinio per tutte le professioni regolamentate”, anche perché per alcune professioni, ad esempio gli ingegneri, per le quali oggi non è previsto alcun tirocinio obbligatorio, “allungherebbe di molto i tempi di ingresso nel mondo del lavoro”. I giudici suggeriscono di rimandare agli ordinamenti delle singole professioni la decisione sulla necessità e sulla durata del tirocinio.

Sempre nell’ambito del tirocinio, il tetto fissato in tre tirocinanti contemporaneamente, salvo deroghe, non incontra il favore di Palazzo Spada, per il quale la soglia massima non è giustificata e la possibilità di deroga, se non regolamentata in modo adeguato, rischia di generare disparità.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, l'obbligatorietà dei corsi di formazione irrigidisce notevolmente lo svolgimento del tirocinio: la frequenza a tali corsi dovrebbe quindi essere facoltativa, oltre che alternativa, e non concorrente, allo svolgimento della pratica.

Per quanto riguarda la formazione continua permanente, il CdS ricorda che i percorsi formativi sono predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali e ritiene non coerente l’attribuzione di tale potere al ministero vigilante. Negativo il parere dei giudici anche sulla norma che sembra riservare l’attività di formazione agli ordini e ai collegi: il regolamento deve limitarsi alla definizione dei requisiti minimi dei percorsi di formazione che possono essere svolti da qualsiasi soggetto.

Il Consiglio di Stato si è espresso anche sul tema dell’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, consigliando di tornare al principio originario che conferiva la possibilità a Consigli nazionali ed enti previdenziali di categoria di negoziare le condizioni generali delle polizze assicurative, piuttosto che consentire ai singoli professionisti - come prevede invece il regolamento - di stipularle direttamente con le compagnie di assicurazione.

Ecco il tessuto-scudo contro i terremoti

Resistente, elastico e infrangibile, Aegis e' stato presentato nei giorni scorsi a Firenze come "l'abito armato" per edifici da applicare a pareti e soffitti

La tecnologia tessile italiana si mette a disposizione del mondo dell’edilizia e del restauro presentando un tessuto resistente, elastico, infrangibile, economico e facile da applicare, ma soprattutto che promette di scongiurare crolli immediati degli edifici in caso di terremoto, lasciando così il tempo di mettersi al sicuro.

Battezzato Aegis, come lo scudo di Giove, si presenta come “l’abito armato” per edifici da applicare a pareti e soffitti, in grado di flettersi, assorbire la forza del sisma e impedire alle mura di crollare. Ideato e prodotto a Prato, da un’azienda del distretto tessile toscano, il Gruppo Lenzi, il prodotto è frutto di ricerche e test ed è stato presentato nei giorni scorsi a Firenze, nella sede di Confindustria Toscana, con la collaborazione del vice direttore dell’Unione Industriali Pratese Giovanni Moschini e dell’ingegner Giovanni Cardinale per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Nello specifico Aegis è una rete in poliestere HT e acciaio intrecciati da applicare sotto l’intonaco degli elementi non strutturali degli edifici in laterizio: pareti divisorie e di tamponamento, decori, parapetti, impianti, ecc. due le varianti disponibili: Zeus con maglie più strette, Athena con maglie più larghe, ma entrambi in grado di allungarsi fino al 26% della dimensione originaria.

I confronti condotti con il metodo ISO 10319 hanno provato che il tessuto è da 5 a 20 volte più resistente ed elastico degli analoghi sistemi in fibra di vetro e in polipropilene. Identici risultati hanno dato anche i test su tavelle da solai effettuati a Firenze dai tecnici della Sigma, il laboratorio certificato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (Cslp) per sperimentare i materiali da costruzione.

Altre simulazioni hanno dimostrato che basta applicare il tessuto su una sola facciata perché la parete resista a una violenta azione sismica da qualunque direzione provenga (oltre 11.000 chili per metro lineare Zeus, 9.000 Athena). Queste caratteristiche unite alla traspirabilità, fanno di Aegis uno strumento adatto anche per restauri conservativi e messe in sicurezza delle volte.

Quanto all’applicazione, l’innovativo tessuto promette semplicità, velocità ed economicità: non servono adesivi speciali né resine epossidiche ma occorre comunque agganciare il tessuto alle strutture portanti con punti metallici o chimici.

Azioni concrete per la prevenzione del rischio sismico: la legge 77/2009

Rilancio dell’edilizia, il Governo potenzia lo Sportello unico

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